Agevolazioni prima casa, vincoli sempre più rigidi per non perdere i benefici

Il mancato trasferimento della residenza per lavori di manutenzione straordinaria sull'edificio acquistato non è considerata "causa di forza maggiore" e comporta quindi la decadenza dei benefici prima casa. E’ quanto affermato dalla cassazione nella sentenza n.5015 del 12 marzo 2015. Una decisione che irrigidisce ulteriormente i paletti messi per usufruire delle riduzioni fiscali.

Bonus prima casa, mancato trasferimento della residenza
Chi acquista un immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza ha l'obbligo di trasferire la propria residenza entro il termine di 18 mesi dall'atto, pena la perdita delle agevolazioni acquisite in sede di registrazione del contratto d'acquisto.

 Il mancato trasferimento non implica una perdita dei benefici sempre e quando ricorre una situazione di forza maggiore. Seconda la circolare entrate n 18/e/2013, ricorre questa situazione quando "l'evento impeditivo" del trasferimento di residenza "sia oggettivo e non prevedibile e tale da non poter essere evitato". Inoltre si deve trattare di un evento "sopravvenuto al contratto d'acquisto e tale da impedire in modo assoluto e per tutto il tempo a disposizione, non solo la presenza nell'immobile, ma, in ogni caso, l'ottenimento del trasferimento della residenza anagrafica".

Agevolazioni prima casa, cause di forza maggiore
nella pratica la definizione di "cause di forza maggiore" è stata controversa. nella ctp Roma 12 novembre 2007, in ctr Emilia Romagna del 9 gennaio 2009, ctp Pisa 26 gennaio 2009, in ctr toscana 25 febbraio 2013, ctp Savona 29 aprile 2010, l'esecuzione di lavori edili è stata considerata "causa di forza maggiore".

in senso opposto si è espressa la stessa cassazione nella sentenza 12 luglio 2013 quando si è deciso che non "costituisce causa di forza maggiore idonea ad escludere l'obbligo di trasferire la residenza lo svolgimento nell'immobile acquistato di lavori di ristrutturazione che ne rendano impossibile l'utilizzo da parte dell'acquirente". In una direzione analoga si è mossa anche la sentenza n 7067 del 16 marzo 2014, che ha affermato che "la ricorrenza di una situazione di forza maggiore, caratterizzata dalla non imputabilità dell'evento, va esclusa in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione...).

Fonte articolo: http://www.idealista.it/news/finanza-personale/fisco/2015/03/13/114665-agevolazioni-prima-casa-vincoli-sempre-piu-rigidi-per-ottenere-i-benefici



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