La documentazione catastale non è sufficiente a dimostrare la regolarità urbanistica

I dati catastali, «non possono ritenersi fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario, che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo – al di là di un mero valore indiziario – per evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia». Lo ribadisce il Consiglio di Stato nella sentenza n.631/2015 (VI sezione) depositata il 9 febbraio scorso.

Il principio viene affermato nella sentenza che prende le mosse da una controversia legata a una canna fumaria di una pizzeria romana. In occasione dell'ammodernamento dell'impianto, un condomino dello stabile ha portato di fronte al Tar Lazio il proprietario del locale imputandogli il fatto che l'impianto ammodernato non sarebbe mai stato autorizzato dalla Soprintendenza (essendo l'immobile in questione un palazzo storico sottoposto a tutela).

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso del condomino. Verdetto invece ribaltato dal Consiglio di Stato, che ha invece chiarito come, prima dell'intervento di ammodernamento, la canna fumaria in questione fossero state regolarmente condonate e che, altrettanto regolarmente, comune di Roma e Soprintendenza avessero autorizzato l'intervento oggetto di contestazione.

A sostegno della irregolarità dell'impianto oggetto di sanatoria edilizia il ricorrente oppone appunto la documentazione catastale. Tuttavia, questa documentazione - ricorda il Consiglio di Stato - non è sufficiente a dimostrare la regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile.

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/edilizia-privata/2015-02-11/documentazione-catastale-sufficiente-dimostrare-192002.php?uuid=AbLmlCBL



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