Saldo Tari, tutte le istruzioni per pagare e difendersi dalle sanzioni

In questi giorni molti contribuenti stanno ricevendo gli avvisi di pagamento della Tari, il nuovo prelievo sui rifiuti che sostituisce la Tares, ovvero la Tarsu o la Tia per i comuni che nel 2013 non hanno cambiato regime (si veda un esempio di compilazione di F24).

I termini
Diversamente dall'Imu e dalla Tasi, la disciplina della Tari demanda agli enti locali la decisione sulle scadenze di pagamento. Ad esempio il comune di Genova ha previsto tre rate per le utenze domestiche e cinque per le utente non domestiche, spalmate tra settembre 2014 e febbraio 2015, mentre il comune di Milano ha fissato il pagamento del saldo entro il 20 dicembre 2014. Per alcuni comuni (tra cui Bologna) il termine del saldo Tari coincide con il 16 dicembre, lo stesso previsto per l'Imu e della Tasi, una "tax day". Occorre pertanto attenersi alle scadenze stabilite dai singoli enti, contenute negli avvisi di pagamento.

La disciplina della tassa
Gli elementi essenziali della Tari sono rimasti sostanzialmente gli stessi rispetto al passato, se si esclude la maggiorazione di 30 centesimi a metro quadro (ora abrogata). Il soggetto tenuto al pagamento è chi occupa oppure detiene gli immobili a qualsiasi titolo e solo in caso di utilizzo non superiore a sei mesi (come per le locazioni estive) la tassa è posta in capo al proprietario. La superficie di riferimento resta quella calpestabile, mentre il passaggio al criterio dell'80% della superficie catastale partirà dopo che l'Agenzia delle Entrate avrà emanato un apposito decreto. Le differenze riguardano principalmente - specie per i comuni che nel 2013 sono rimasti alla Tarsu - l'utilizzo di nuovi parametri come il numero dei componenti del nucleo familiare e i coefficienti di produttività distinti per fasce d'utenza (domestica e non domestica), con quota fissa e variabile.

Le tariffe e le riduzioni
Le tariffe sono stabilite dai singoli enti in conformità al piano finanziario, utilizzando il metodo normalizzato (Dpr 158/99) e con possibilità di operare una flessibilità del 50% in più o in meno sui coefficienti di produttività, al fine di evitare brusche variazioni tariffarie. Si tratta comunque di un regime provvisorio destinato a far posto ad un nuovo regolamento tariffario statale che dovrà sostituire il Dpr 158, ormai non più attuale.
La tassa è ridotta in caso di disservizio, di ubicazione fuori dalla zona di raccolta, per le attività produttive di rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo e per la raccolta differenziata delle utenze domestiche. Il comune può prevedere riduzioni tariffarie (abitazioni con unico occupante o ad uso limitato, abitazioni rurali, eccetera) sino al totale esonero, nonché ulteriori agevolazioni per situazioni di grave disagio sociale ed economico.
Nel complesso l'occupante dell'immobile dovrebbe pagare la Tari sulla base di tariffe determinate con criteri più flessibili e con un maggiore ventaglio di agevolazioni, nella logica del pareggio costi-ricavi. Tuttavia il passaggio alla Tari ha generalmente comportato un aumento delle tariffe, specialmente nei comuni che il 2013 sono rimasti alla Tarsu, dovuto a diversi fattori: 1) la copertura totale dei costi del servizio; 2) l'inserimento di ulteriori componenti dei costi (riscossione, eccetera); 3) l'applicazione del metodo normalizzato, che fa lievitare le tariffe di diverse utenze non domestiche (supermercati, fruttivendoli, eccetera).

La quota variabile delle utenze domestiche
Potrebbe anche trattarsi di errori commessi dagli enti, ad esempio nel calcolo della quota variabile delle utenze domestiche, che va computata una sola volta a prescindere dal numero delle pertinenze. Ipotizziamo di avere un'utenza dalla superficie complessiva di 150 mq.: appartamento (100 mq.), garage (30 mq.) e cantina (20 mq.). Consideriamo un nucleo familiare di 4 componenti a cui corrisponde una quota fissa di 1,2 €/mq. e una quota variabile di 45 euro, secondo il piano tariffario dell'ente. Applicando il Dpr 158/99 dovremmo avere una quota fissa pari a 180 euro (1,2 x 150 mq.) e una quota variabile di 45 euro, per un totale di 225 euro. Il comune potrebbe però aver moltiplicato la quota variabile per tre unità (abitazione e 2 pertinenze), falsando così l'importo finale che lievita a 315 euro. La quota variabile va invece computata una sola volta, essendo l'utenza domestica riferita alla medesima famiglia.

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-e-fisco/2014-12-03/tari1-tutte-regole-tassa-200342.php?uuid=Ably6ajK



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