Salute e sicurezza in casa: un terzo degli italiani pensa alla domotica


La domotica è ormai una realtà per il settore immobiliare. Ma quando si parla di tecnologia in casa, l’Italia è ancora indietro rispetto ad altri Paesi europei, come ad esempio Germania, Gran Bretagna e Francia.


Le cose cambiano quando si affronta il tema della salute e della sicurezza tra le mura domestiche.

 

Un sondaggio condotto dall’Istituto internazionale Context ha rivelato che un italiano su due è preoccupato della sicurezza della propria abitazione, però solo il 9% conosce le telecamere di sorveglianza che trasmettono le riprese attraverso Internet consentendo di monitorare ciò che accade in casa e all’esterno attraverso un computer, uno smartphone o un tablet.


Secondo quanto emerso, nell’immediato, quanto meno, non sono interessati ad investire risorse per rendere intelligenti gli ambienti. In questo contesto, rispetto agli uomini, le donne si mostrano più sensibili. Si dicono infatti disposte a spendere fino a 5mila euro in apparti tecnologici avanzati.


Il discorso cambia quando si parla di salute e sicurezza collegate alle potenzialità della casa intelligente. In questo caso, il 32,2% degli intervistati è favorevole a soluzioni che rendano possibile collegarsi direttamente con il proprio medico o con l’ospedale più vicino in caso di necessità, mentre il 15,2% si dice interessato ad installare apparecchi che consentano il collegamento con la compagnia assicuratrice in caso di incidenti domestici o di allagamento. Un quarto degli intervistati sarebbe invece disposto a spendere per sistemi collegati direttamente alle forze dell’ordine.


Il sondaggio ha rivelato che parametri indispensabili per rendere intelligente un’abitazione sono la sicurezza (33,4%), il comfort (20,8%), la funzionalità (19,8%), i servizi (19,2%) e l’intrattenimento (14,6%).


Fonti articolo: Idealista.it

Detrazione anche per immobili acquistati indirettamente da imprese edili



La nuova detrazione dall’Irpef del 50% dell’importo dell’Iva pagata nel 2016, per l’acquisto, effettuato sempre nel 2016, di abitazioni di classe energetica A o B, può essere usufruita anche dalle persone fisiche che acquistano abitazioni non nuove da imprese che hanno effettuato su queste abitazioni interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, a differenza di quanto previsto “letteralmente” dalla norma, che impone che le unità siano "cedute dalle imprese costruttrici delle stesse".


Il chiarimento è contenuto nella circolare 20/E/2016, con la quale viene estesa l’agevolazione, introdotta dall’articolo 1, comma 76, della legge 208/2015 anche alle abitazioni non nuove. 



COSA AVEVA DETTO L'AGENZIA ENTRATE

A Telefisco 2016, basandosi solo sul tenore letterale della norma, l’Agenzia ha risposto che l’agevolazione spetta solo per "l’acquisto di immobili nuovi" (cioè quelli "per i quali non sia intervenuto un acquisto intermedio"), venduti "direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi", restando "escluse le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito lavori di recupero edilizio".
Nella successiva circolare 12/E/2016, risposta 7.1, riassuntiva dei chiarimenti di Telefisco, però, questa risposta non è stata riportata.


COSA DICE OGGI L'AGENZIA ENTRATE

Ora la circolare 20/E/2016, paragrafo 10, basandosi anche sulla "finalità della disposizione in esame" (non solo sul "tenore letterale della norma"), sottolinea che l’espressione "imprese costruttrici" può essere intesa nel senso ampio di "impresa che applica l’Iva all’atto del trasferimento". Può utilizzare l’agevolazione, quindi, non solo chi acquista dall’impresa che ha realizzato l’immobile, ma anche chi compera l’abitazione da un’impresa di «ripristino» o "ristrutturatrice", la quale ha eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (quindi solo le lettere c, d e f dell’articolo 3, comma 1, del Dpr 380/2001).
Il bonus spetta anche alle pertinenze dell’abitazione agevolata (ad esempio, posto auto o cantina), a patto che l’acquisto avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e che nell’atto vi sia l’evidenza del vincolo pertinenziale. Per gli acconti pagati nel 2015, per acquisti di case effettuati nel 2016, il bonus non spetta.


Il cumulo

Quando si acquista l’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa, oltre a questa nuova detrazione sul 50% dell’Iva pagata nel 2016, è possibile beneficiare anche della classica detrazione del 50%, prevista dall’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir, prestando attenzione, tuttavia, che non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa. Ad esempio, per un bonifico nel 2016 di 208mila euro (200mila euro, più Iva al 4% per "prima casa"), si ha diritto alla detrazione del 50% di 8mila euro e a quella del 50% sul 25% "del costo dell’immobile rimasto a suo carico", cioè di 204mila euro (208mila – 4mila). Le stesse conclusioni valgono anche per le realizzazioni di box pertinenziale, acquistato contestualmente all’immobile agevolato.


La domotica

Relativamente all’estensione per il solo 2016 della detrazione dall’Irpef e dall’Ires del 65% delle spese sostenute per l’acquisto o l’installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o climatizzazione di abitazioni, la circolare 20/E ha precisato che la nuova fattispecie agevolata spetta anche se questi lavori sono effettuati successivamente o anche senza interventi di riqualificazione energetica.


Condòmini incapienti

Quanto poi alla chance per i condòmini incapienti di cedere ai fornitori (di beni e di servizi) del condominio la detrazione del 65% per gli interventi (pagati nel 2016) di risparmio energetico qualificato delle parti comuni condominiali (sotto forma di credito d’imposta, da ripartite in 10 anni e da compensare in F24 dal 10 aprile 2017), l’Agenzia ha confermato che i fornitori non sono obbligati ad accettare, in luogo del pagamento loro dovuto, il credito in questione.


Fonte articolo: IlSole24Ore

Mobili per giovani coppie e dispositivi smart: le detrazioni

 

Con la Legge di Stabilità 2016 sono state prorogate fino al prossimo 31 dicembre le medesime aliquote di detrazioni Irpef previste a chi ristruttura o riqualifica immobili, nonché acquista arredi ed elettrodomestici destinati agli immobili oggetto di lavori edilizi agevolati.


Ma, oltre a confermare le detrazioni ormai note, la manovra finanziaria ha anche introdotto interessanti novità che riguardano in particolare le giovani coppie ed i dispositivi per il risparmio del consumo energetico.

Dispositivi multimediali.
In particolare l’art. 1, comma 88 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha esteso la detrazione per la riqualificazione energetica del 65% anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
Tali dispositivi devono possedere i seguenti requisiti:


- devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- devono consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.


Bonus mobili per giovani coppie.
Con la Legge di Stabilità 2016, comma 75, debutta una nuova detrazione fiscale per l’acquisto di mobili, denominata “Bonus mobili per giovani coppie”, con lo scopo di andare a sostenere le giovani coppie che acquistano l’abitazione principale. Come le altre detrazioni fiscali nel settore immobiliare, il nuovo Bonus mobili per giovani coppie avrà il positivo effetto collaterale di dare una boccata di ossigeno alle imprese che operano nel settore dell’arredamento e dell’edilizia.


La detrazione pari al 50% delle spese sostenute si applica agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili destinati ad arredare l’abitazione principale di giovani coppie, sia che si tratti di coniugi che di conviventi purché abbiano costituito nucleo familiare da almeno tre anni e almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni. La detrazione Irpef del 50% viene concessa per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.


L’ammontare complessivo massimo di spesa è pari a 16.000 euro. La detrazione Irpef sarà ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Il Bonus mobili per giovani coppie non è cumulabile con l’altro Bonus Arredi, riconosciuto per l’arredo dell’immobile ristrutturato e prorogato anch’esso fino al 31 dicembre 2016.


Sul bonus suddetto, però, ci sono ancora dei punti poco chiari, uno su tutti: la data di acquisto della casa da parte della giovane coppia dev'essere antecedente il 2016? Restiamo perciò in attesa dei chiarimenti che arriveranno a breve dall’Agenzia delle Entrate.

Fonte articolo: Pmi.it

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