Condominio Day: domande attuali e risposte degli esperti
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Pubblichiamo tra le domande e risposte più interessanti di ieri alla giornata del Condominio Day organizzata dal Quotidiano Condominio del Sole 24 Ore e che ha coinvolto 100 esperti.
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CONDOMINIO MINIMO E DETRAZIONE EDILIZIELa proprietaria di una palazzina, costituita da due unità abitative distinte, può usufruire della detrazione del 50% per le spese di ristrutturazione relative alla manutenzione delle parti comuni del fabbricato considerando che un appartamento è la sua abitazione principale mentre l’altro è stato concesso in comodato d’uso gratuito alla madre? Il caso di specie può essere considerato condominio minimo per il quale l’Agenzia delle entrate, con la circolare 3/E/2016, ha chiarito che i condomìni che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni , purchè: “ il pagamento sia effettuato mediante apposito bonifico bancario/postale (sul quale sia operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta) “ in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute riportando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico. Il contribuente dovrà dimostrare, in sede di controllo, che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio. Se per la presentazione della dichiarazione dei redditi si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, è tenuto ad esibire un’autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio. Ovviamente, la madre in qualità di comodatario avrebbe diritto a usufruire della detrazione e le spese dovrebbero essere ripartite tra le due unità abitative.
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