Ecobonus e ristrutturazioni: guida operativa agli incentivi fiscali

 La legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) ha stabilito (art. 1, comma 47) l'estensione fino al 31 dicembre 2015 delle detrazioni - riconosciute fino al 31 dicembre 2014 nelle misure del 50 e del 65% - previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico. Medesime considerazioni valgono anche per il bonus mobili e grandi elettrodomestici, quindi, anche per tale beneficio si avrà un anno in più.
È stata, inoltre, prorogata, fino al 31 dicembre 2015, anche la detrazione del 65% in merito alla messa in sicurezza antisismica degli edifici (prime case ovvero edifici industriali) ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex Dpcm 3274/2003), che dal 2015, secondo la precedente formulazione della norma, sarebbe scesa al 50%.

Da quanto sopra si evince che:
- vi è ancora tutto il 2015 ad aliquota massima, per gli sconti fiscali relativi agli interventi di recupero edilizio delle abitazioni (50%), di risparmio energetico negli edifici (65%) e per l'antisismica (65%). Ma dal 2016 si torna al 36%, senza aliquote intermedie di passaggio;
- un anno in più anche per il bonus mobili al 50%, che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2014. Per meglio dire la detrazione (50% su una spesa massima di 10mila euro) per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, nell'ambito di interventi di recupero edilizio (articolo 16, comma 2 legge 147/ 2013).

Si evidenziano, inoltre, le seguenti novità sempre introdotte dalla legge di Stabilità 2015:
- la detrazione Irpef/Ires del 65% in tema di risparmio energetico è stata estesa anche:
all'acquisto e alla posa in opera di schermature solari (allegato M, Dlgs. n. 311/2006), fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
- all'acquisto ed alla posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
- come noto l'acquisto di un immobile ristrutturato a uso abitativo da un'impresa di costruzione può fruire della detrazione Irpef del 50%. Le relative spese possono essere portate in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Allo scopo di ottenere l'agevolazione i lavori devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che, a seguito della novità apportata dalla Legge di Stabilità 2015, devono provvedere entro 18 mesi (prima il termine era di 6 mesi) dalla data del termine dei lavori alla successive alienazione o assegnazione dell'immobile.

TABELLE: DETRAZIONE FISCALE CONCESSA IN BASE AL PERIODO DI SPESA PER

1) INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
2) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO

Detrazione per interventi antisismici

Prorogata fino al 31 dicembre 2015 la detrazione del 65% (prima delle modifiche della legge di Stabilità 2015 sarebbe scesa al 50%) riferita agli interventi antisismici. Conseguentemente, per le spese relative agli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche, attivate su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta una detrazione nella misura del 65% (per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015), fermo restando il limite di spesa di 96.000 euro riferito a ciascuna unità immobiliare facente parte dell'edificio, a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate a decorre dal 4 agosto 2013 (DL n. 63/2013 convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90).

Da ricordare che gli interventi per l'adozione di misure antisismiche e per l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari (CM n. 29/E/2013).

LE DEFINIZIONI DA RICORDARE: TABELLA

Detrazione per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati
Come noto è prevista una detrazione Irpef sulle spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di unità immobiliari, a uso abitativo, facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie a condizione che le stesse provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile in uno specifico termine.

Si ricorda che:
- la detrazione in esame torna applicabile agli acquirenti (soggetti Irpef) in relazione alla quota di proprietà dell'immobile;
- la detrazione in esame va ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
La detrazione in commento si applica nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati (l'agevolazione trova applicazione a condizione che gli interventi edilizi riguardino l'intero fabbricato e non solo una parte di esso, anche se rilevante), eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori (tale termine è stato innalzato proprio dalla legge di Stabilità 2015, infatti, precedentemente il termine era di 6 mesi), alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Si fa presente che tale detrazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l'intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione.
Inoltre, la detrazione torna applicabile quando sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Dpr n. 380/2001.

Va segnalato anche che l'acquirente ovvero l'assegnatario dell'immobile ad uso abitativo deve calcolare la detrazione (che a seconda dell'anno di sostenimento della spesa sarà pari al 50 o 36%), indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'abitazione.

Esempio
Nel caso in cui un contribuente abbia acquistato un'abitazione al prezzo di 300.000 euro, l'importo su cui calcolare la detrazione (25% di euro 300.000) ammonta ad 75.000 euro, mentre la detrazione effettivamente spettante (se l'immobile è stato acquistato entro il 31 dicembre 2015) sarà pari a 37.500 euro (50% di 75.000 euro). Tale ultima detrazione (37.500 euro) dovrà essere poi ripartita fra i soggetti che ne hanno diritto in 10 rate annuali di pari importo.

TEMPISTICA DELLA DETRAZIONE: TABELLA

Dal 1° gennaio 2015 ritenuta sui bonifici dell'8%
Dal 1° gennaio 2015 è stata aumentata dal 4 all'8% la misura della ritenuta sui bonifici relativi ai pagamenti per beneficiare dei bonus più sopra riportati. Più nel dettaglio si fa riferimento alla ritenuta che gli istituti di credito (banche e poste) devono fare sui bonifici, a titolo di acconto di imposta. La misura fu introdotta dal Dl n. 78/2010 al livello del 10%: quando il proprietario di casa emette il bonifico per pagare l'impresa edile (o progettisti o fornitori) – metodo di pagamento da utilizzare necessariamente – la banca deve trattenere e versare al Fisco una quota del pagamento, a titolo di acconto delle imposte che pagherà l'impresa. La misura serviva anche a monitorare più efficacemente pagamenti e adempimenti fiscali delle imprese. Tuttavia, le proteste delle piccole imprese, moltissime artigiane, fecero abbassare tale ritenuta dal 10 al 4% (Dl n. 98/2011). Alla luce della legge di Stabilità 2015, la ritenuta a decorrere dal 1° gennaio 2015 aumenta dal precedente 4% (valevole fino al 31 dicembre 2014) alla nuova misura dell'8%.

Fonte articolo: http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/



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