Sblocca Italia/1: sanzioni rafforzate per chi non comunica l'inizio lavori (Cil)

Avviare ristrutturazioni di immobili o nuove costruzioni senza essere in regola con i titoli edilizi necessari costa sempre di più. Con la legge di conversione del Dl 133/2014 sblocca-Italia (legge 164/2014) sono state introdotte sanzioni maggiorate a carico di chi trasgredisce le regole che autorizzano nuove costruzioni e le ristrutturazioni.

Piccoli lavori
La sanzione per il mancato rispetto delle norme relative alla comunicazione di inizio lavori (Cil) per gli interventi minori, che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo è stata di fatto quadruplicata: con le modifiche apportate dallo Sblocca Italia al settimo comma dell’articolo 6 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), questa sanzione è stata innalzata da 258 a mille euro. La multa non colpisce tutte le attività di edilizia libera, ma solo quelle che possono essere eseguite senza Scia e senza permesso di costruire ma a condizione che l’interessato comunichi l’inizio dei lavori all’amministrazione comunale, anche per via telematica.

Circoscrivere l’elenco è difficile: occorre comunque consultare il Comune dove ha sede l’immobile interessato dai lavori, visto che, sulle attività di edilizia libera, il Dpr fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. Ma vi rientrano di sicuro:
• la pavimentazione e finitura di spazi esterni;
• la realizzazione di vasche di raccolta delle acque e di locali tombati;
• l’installazione di pannelli solari fotovoltaici al servizio degli edifici ubicati fuori dai centri storici;
• la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e la realizzazione di opere per l’arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Colpiti dall’aumento anche gli interventi di manutenzione straordinaria sui servizi igienico-sanitari e tecnologici, l’apertura di porte interne, lo spostamento di pareti interne, oppure modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa. Per questi ultimi la comunicazione di inizio lavori deve essere asseverata da un tecnico abilitato, che attesti la loro conformità agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi e certifichi che i lavori non intaccano le parti strutturali.

La sanzione si paga per l’importo intero se l’infrazione viene rilevata dal Comune in corso d’opera o a lavori conclusi, ma se l’interessato effettua spontaneamente la comunicazione mentre l’intervento è ancora in corso, si riduce a un terzo.

La mancata demolizione
Le modifiche all’articolo 31 del Dpr 380/2001 introducono una sanzione pecuniaria anche per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al progetto approvato dal Comune.

Finora, quando il dirigente comunale accertava che un’opera era stata eseguita senza il necessario permesso o se ne discostava sostanzialmente, intimava al suo proprietario e a chi era responsabile dell’abuso, di demolirla e riportare l’area a come era prima dell’intervento, altrimenti l’immobile passava nel patrimonio del Comune. Ora, con la conversione in legge del Dl 133/2014 chi non ottempera all’ordine di demolizione del Comune, dovrà pagare anche una multa di importo compreso tra i 2mila e i 20mila euro. Queste cifre possono essere aumentate dalle Regioni a statuto ordinario, che hanno anche la possibilità di comminarle periodicamente, fino a quando non viene eseguita la demolizione. Saranno, verosimilmente, le singole amministrazioni comunali a stabilire la cifra esatta da pagare in base alla gravità dell’abuso.

La nuova norma non lascia, però, alcuno spazio di manovra se le opere sono eseguite senza titolo, o in difformità, su aree sulle quali le leggi statali e regionali o le norme urbanistiche hanno posto un vincolo di inedificabilità, o le hanno destinate ad opere e spazi pubblici oppure alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: in questi casi i Comuni devono applicare la sanzione massima di 20mila euro. Per i tecnici comunali è rischioso indugiare nell’emanazione della sanzione, e tanto più non farlo. Possono farne le spese al momento della propria valutazione per l’attribuzione di gratifiche salariali o di avanzamenti di carriera; ma possono incorrere anche in responsabilità penali, disciplinari e amministrativo-contabili.

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/edilizia-privata/2014-11-20/sanzioni-rafforzate-miniabusi-180353.php?uuid=AbYJgdfK



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