Sblocca Italia/1: sanzioni rafforzate per chi non comunica l'inizio lavori (Cil)
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Avviare ristrutturazioni di immobili o nuove costruzioni senza essere in regola con i titoli edilizi necessari costa sempre di più. Con la legge di conversione del Dl 133/2014 sblocca-Italia (legge 164/2014) sono state introdotte sanzioni maggiorate a carico di chi trasgredisce le regole che autorizzano nuove costruzioni e le ristrutturazioni. Piccoli lavori |
Circoscrivere l’elenco è difficile: occorre comunque consultare il Comune dove ha sede l’immobile interessato dai lavori, visto che, sulle attività di edilizia libera, il Dpr fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. Ma vi rientrano di sicuro: Colpiti dall’aumento anche gli interventi di manutenzione straordinaria sui servizi igienico-sanitari e tecnologici, l’apertura di porte interne, lo spostamento di pareti interne, oppure modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa. Per questi ultimi la comunicazione di inizio lavori deve essere asseverata da un tecnico abilitato, che attesti la loro conformità agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi e certifichi che i lavori non intaccano le parti strutturali. La sanzione si paga per l’importo intero se l’infrazione viene rilevata dal Comune in corso d’opera o a lavori conclusi, ma se l’interessato effettua spontaneamente la comunicazione mentre l’intervento è ancora in corso, si riduce a un terzo. La mancata demolizione Finora, quando il dirigente comunale accertava che un’opera era stata eseguita senza il necessario permesso o se ne discostava sostanzialmente, intimava al suo proprietario e a chi era responsabile dell’abuso, di demolirla e riportare l’area a come era prima dell’intervento, altrimenti l’immobile passava nel patrimonio del Comune. Ora, con la conversione in legge del Dl 133/2014 chi non ottempera all’ordine di demolizione del Comune, dovrà pagare anche una multa di importo compreso tra i 2mila e i 20mila euro. Queste cifre possono essere aumentate dalle Regioni a statuto ordinario, che hanno anche la possibilità di comminarle periodicamente, fino a quando non viene eseguita la demolizione. Saranno, verosimilmente, le singole amministrazioni comunali a stabilire la cifra esatta da pagare in base alla gravità dell’abuso. La nuova norma non lascia, però, alcuno spazio di manovra se le opere sono eseguite senza titolo, o in difformità, su aree sulle quali le leggi statali e regionali o le norme urbanistiche hanno posto un vincolo di inedificabilità, o le hanno destinate ad opere e spazi pubblici oppure alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: in questi casi i Comuni devono applicare la sanzione massima di 20mila euro. Per i tecnici comunali è rischioso indugiare nell’emanazione della sanzione, e tanto più non farlo. Possono farne le spese al momento della propria valutazione per l’attribuzione di gratifiche salariali o di avanzamenti di carriera; ma possono incorrere anche in responsabilità penali, disciplinari e amministrativo-contabili. Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/edilizia-privata/2014-11-20/sanzioni-rafforzate-miniabusi-180353.php?uuid=AbYJgdfK |