Cassazione: distacco dall'impianto centralizzato, no a oneri eccessivi nel regolamento

In caso di distacco, il regolamento non può prevedere oneri economici eccessivi a carico del distaccato. D'altro canto, anche se è stato determinato da insufficienza di erogazione di calore dell'impianto centralizzato, il condomino non può chiedere in restituzione quanto già pagato.

La Corte, aderendo all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha confermato la legittimità del distacco per il quale, sussistendo i presupposti, non era (così come non lo è oggi a seguito della Riforma del condominio) necessaria alcuna approvazione o autorizzazione da parte dei condomini.

Per quanto attiene alla determinazione delle spese che il condomino deve continuare a pagare, è utile richiamare altra sentenza della Corte di Cassazione (30/04/2014 n. 9526) che, pur pronunziandosi su un caso avvento anni addietro, ha colto l'occasione per fare chiarezza su un punto dubbio contenuto nella Riforma del Condominio. E' infatti stato ribadito il principio in base al quale a seguito del distacco, gli altri condomini devono essere tenuti indenni da aggravi di spese. Pertanto il distaccato continua ad essere obbligato a partecipare alle spese di manutenzione e di consumo del carburante o di esercizio se e nella misura in cui il distacco non ha comportato una diminuzione degli oneri del servizio a carico degli altri condomini. Nulla di meno, ma neanche nulla di più.


La sentenza 24209/2014 si sofferma su quest'altro aspetto. Se è vero che il distaccato deve tenere indenni gli altri condomini dall'aggravio di spese, è altrettanto vero che il regolamento condominiale non può prevedere a suo carico un onere di contribuzione maggiore. Ne consegue che i regolamenti (o le delibere assembleari) che hanno determinato a forfait una quantificazione, potrebbero essere viziati da nullità (rilevabile quindi in ogni tempo) se prevedono un onere di spesa maggiore rispetto a quanto dovuto.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte, vedeva il distacco determinato da un'insufficiente erogazione del calore dell'impianto centralizzato. L'esonero dalla contribuzione, però, ha luogo solo per il futuro. Non può pertanto il condomino che lamenta il disservizio, chiedere restituzioni o danni per quanto pagato in passato.
Il distacco è il rimedio più estremo. In caso di disservizio il condomino può percorrere anche altre strade. Egli, a tutela del suo diritto ad ottenere che un impianto sia strutturato e condotto in modo da assicurare l'utilità cui è destinato, può provocare una delibera condominiale attinente agli eventuali interventi necessari per la piena funzionalità. In alternativa, può rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento che obblighi il condominio ad adottare tutto quanto necessario per sopperire a guasti o deficienze. Eventualmente, ove ne ricorrono i presupposti, può anche richiedere il risarcimento del danno (Cassazione, 12/12/2012, n. 19616).

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/condominio/2014-11-17/cassazione-distacco-impianto-centralizzato-204244.php?uuid=AbYABheK



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