Cassazione: distacco dall'impianto centralizzato, no a oneri eccessivi nel regolamento
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In caso di distacco, il regolamento non può prevedere oneri economici eccessivi a carico del distaccato. D'altro canto, anche se è stato determinato da insufficienza di erogazione di calore dell'impianto centralizzato, il condomino non può chiedere in restituzione quanto già pagato. La Corte, aderendo all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha confermato la legittimità del distacco per il quale, sussistendo i presupposti, non era (così come non lo è oggi a seguito della Riforma del condominio) necessaria alcuna approvazione o autorizzazione da parte dei condomini. |
Per quanto attiene alla determinazione delle spese che il condomino deve continuare a pagare, è utile richiamare altra sentenza della Corte di Cassazione (30/04/2014 n. 9526) che, pur pronunziandosi su un caso avvento anni addietro, ha colto l'occasione per fare chiarezza su un punto dubbio contenuto nella Riforma del Condominio. E' infatti stato ribadito il principio in base al quale a seguito del distacco, gli altri condomini devono essere tenuti indenni da aggravi di spese. Pertanto il distaccato continua ad essere obbligato a partecipare alle spese di manutenzione e di consumo del carburante o di esercizio se e nella misura in cui il distacco non ha comportato una diminuzione degli oneri del servizio a carico degli altri condomini. Nulla di meno, ma neanche nulla di più.
Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/condominio/2014-11-17/cassazione-distacco-impianto-centralizzato-204244.php?uuid=AbYABheK |