Vendita case Iacp, ok in conferenza unificata al primo Dm attuativo del decreto «Lupi»

Arriva finalmente l'ok al primo decreto attuativo previsto dal decreto legge n.47/2014 contro l'emergenza abitativa. Il decreto legge - promosso fortemente dal ministro delle infrastrutture, Maurizio Lupi, e varato a marzo dal governo - è rimasto finora inattuato, a dispetto serrate scadenze attuative fissate nel provvedimento.
Lo scorso 16 ottobre - dopo un serrato confronto tecnico durato oltre due mesi - la conferenza Stato, Regioni, città ha dato finalmente l'intesa allo schema del primo decreto attuativo finora definito e condiviso. Si tratta del decreto interministeriale (Mit-Economia, Affari regionali) previsto dall'articolo 3, comma 1 lettera a) sulle procedure di alienazione del patrimonio di comuni, Iacp, enti e aziende casa comunque denominati. A ben vedere, la previsione indicata nel Dl 47/2014 rappresenta il secondo tentativo rispetto al primo - andato a vuoto - fatto con il decreto legge del 2008 n.112, all'articolo 13 (peraltro modificato in parte dallo stesso Dl 47/2014).

L'ambito di applicazione
Il patrimonio interessato dall'alienazione è quello costituito dagli alloggi di proprietà di Iacp, Comuni ed enti pubblici, limitatamente però ai soli enti che dispongono di una «aggiornata anagrafe degli assegnatari» (peraltro prevista dalla legge 457/1978).
Una corsia preferenziale, a discrezione di ciascun ente gestore, deve essere attribuita agli alloggi dei cosiddetti condomini misti, «nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50%». Priorità nella vendita anche agli immobili «inseriti in situazioni estranee all'edilizia residenziale pubblica, quali aree di servizi» e «immobili fatiscenti». In vendita dovranno andare anche gli immobili i cui costi di manutenzione «siano dichiarati insostenibili dall'ente proprietario, sulla base di una stima documentata dei relativi costi da trasmettere alla regione».
Paradossalmente, viene invece scoraggiata la vendita degli immobili da cui possono arrivare i maggiori ricavi. Si tratta degli immobili con categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e A10 (uffici e studi privati). Questi immobili, recita lo schema di decreto, «possono essere inclusi nei programmi» di vendita. In altre parole il gestore può scegliere di non venderli. Non solo. Se decide di venderli occorre che sia dimostrata, dal gestore, l'insostenibilità dei costi di manutenzione.

I tempi
A partire dalla pubblicazione in «Gazzetta», gli enti avranno 4 mesi di tempo per predisporre «specifici programmi di alienazione». Programmi che devono essere approvati e poi sottoposti alla Regione per un «formale assenso», che si considera acquisito una volta passati 45 giorni. Poi i piani vanno inviati al ministero delle Infrastrutture. Infine, le aste.

Il prezzo di cessione
Il «prezzo base da assumere per i bandi di vendita» è quello di mercato, intendendo per tale il prezzo cosiddetto "normale" da calcolare in base al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del luglio 2007 (pubblicato sulla «Gazzetta» n.182 del 7 agosto 2007), «tenuto conto dei valori rilevati, per la medesima fascia e zona, dall'Agenzia delle Entrate - osservatorio del mercato immobiliare». Il valore finale a base d'asta «è determinato mediante perizia tecnica dal soggetto gestore».
«Le somme dovute a titolo di prezzo della vendita - prevede lo schema di Dm interministeriale - dovranno essere interamente versate agli enti proprietari contestualmente alla stipulazione del rogito di trasferimento della proprietà». Poco prima della discussione del testo nella conferenza unificata, il ministero dell'Economia ha chiesto di poter invece prevedere - in caso di aggiudicazione a soggetto diverso dall'assegnatario dell'alloggio - che il prezzo possa essere versato in modo più graduale, già a partire dalla fase di asta.

Gli acquirenti
Agli assegnatari degli alloggi viene riconosciuto il diritto di prelazione sul prezzo di aggiudicazione dell'immobile all'asta. La prelazione va esercitata entro 45 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'asta. Una modifica dell'ultima ora al testo potrebbe accogliere la richiesta - avanzata ancora una volta dall'Economia - di estendere la facoltà della prelazione (in caso di rinuncia del titolare) anche al coniuge in regime di separazione di beni oppure dal coniuge more uxorio, purché la convivenza duri da almeno 5 anni, e dai figli (conviventi o non conviventi).

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-e-fisco/2014-10-17/vendita-case-iacp-conferenza-173816.php?uuid=Abn4KvVK



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