Opere interne, anche per le strutture basta la comunicazione

Per dividere e accorpare case e uffici (senza cambiare destinazione d'uso) basterà una semplice comunicazione al Comune. Non servirà più alcun titolo abilitativo (eccetto la comunicazione) anche per eseguire tutte le opere interne di un edificio, incluse le parti strutturali (che invece fino a oggi non si potevano modificare senza permesso). Si concretizza in queste novità la «liberalizzazione» dei lavori privati annunciata dal ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi e contenuta nella bozza di decreto Sblocca Italia. Insieme a queste misure il decreto contiene una serie di altre modifiche al Testo unico edilizia (Dpr 380/2001): dalle misure di favore per le operazioni di riqualificazione urbana all'ammorbidimento dei criteri per la proroga dei permessi edilizi fino alla previsione del permesso edilizio convenzionato.
La prima novità riguarda la semplificazione delle autorizzazioni necessarie a riqualificare le unità immobiliari. Anche ora le opere interne di un immobile possono essere eseguite sulla base di una semplice comunicazione di inizio lavori al Comune, incluso lo spostamento di tramezzi e l'aprtura di nuove porte. Finché non si alterano volumi e destinazioni d'uso si rientra infatti nella manutenzione straordinaria. La novità rispetto a oggi è che con il decreto Sblocca Italia saranno soggetti a semplice comunicazione anche gli interventi sulle parti strutturali, operazione che finora richiedeva la richiesta di una specifica autorizzazione. Con una comunicazione sarà possibile anche accorpare o frazionare una unità immobiliare, anche eseguendo opere suscettibili di modificare il carico urbanistico «purché si mantenga l'originaria destinazione d'uso».

Più facile prorogare i termini dei permessi di costruire (un anno per l'avvio dei lavori dalla concessione del titolo, tre anni per la conclusione del cantiere dall'avvio dei lavori). Il decreto stabilisce infatti che la proroga può essere concessa (con provvedimento motivato) per motivi inerenti la mole dell'opera, le sue particolarità costruttive o finanziamento di opere pubbliche distribuito in più anni. Ma non più «esclusivamente» per questi motivi. Inoltre la proroga dovrà esse comunque accordata «qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per fatto dell'amministrazione o dell'Autorità giudiziaria».

Diverse le agevolazioni normative previste per gli interventi di riqualificazione urbana, inclusa la possibilità per i Comuni di calcolare l'ìincidenza degli oneri di urbanizzazione differenziando gli interventi in modo di incentivare le opere di ristrutturazione anziché le nuove costruzioni nelle aree a maggiore densità abitativa. Viene anche stabilito che i Comuni possono incentivare le riqualificazione deliberando costi di costruzione inferiori (finora si diceva non superiori) ai valori determinati per le nuove costruzioni.

Salta il contributo di costruzione per gli interventi di manutenzione straordinaria mirati al frazionamento e all'accorpamento di unità immobiliari. Mentre per la ristrutturazione, il recupero e il riuso di immobili dismessi o in via di dismissione il contributo viene ridotto «in misura non inferiore rispetto al venti per cento» rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. Saranno i Comuni a dover definire l'entità della riduzione entro 90 giorni. Cambiano i termini per il rilascio del permesso di costruire. Ai Comuni sopra i 100mila abitanti si applicano i termini ordinari per tutto il procedimento e non più i termini raddoppiati, come era nella vecchia formulazione del Testo unico.

Ancora, in tema di varianti al permesso di costruire, viene previsto che sono realizzabili mediante una semplice Dia (e relativa comunicazione a fine lavori con attestazione del professionista) le varianti a permessi che non configurano una variazione essenziale, «a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie» e che «siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico».

Arriva una precisazione sul fronte dei cambi di destinazione d'uso. Viene stabilito che costituisce mutamento rilevante della destinazione ogni forma di utilizzo dell'immobile diversa da quella originaria, anche se non accompagnata dalla realizzazione di opere edili. È sufficiente questo tipo di utilizzo per portare al mutamento di categoria funzionale tra residenziale, turistico-ricettiva, commerciale e rurale. Il testo afferma anche che «la destinazione d'uso è quella prevalente in termini di superficie utile».

Viene introdotto nel nostro sistema, infine, il permesso di costruire convenzionato. In sostanza, si tratta di un permesso rilasciato in forma semplificata dal Comune, a condizione che siano effettuati interventi compensativi per raggiungere gli obiettivi di urbanizzazione fissati dagli strumenti di pianificazione. In questo quadro, nella convenzione possono essere disciplinate: la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori, la realizzazione di opere di urbanizzazione e di interventi di edilizia residenziale sociale. Le convenzioni potranno essere spacchettate in stralci funzionali, a cui collegare gli oneri e le opere di urbanizzazione.

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/edilizia-privata/2014-09-01/opere-interne-anche-strutture-182837.php?uuid=AbjMVFJK



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