È sanabile la piscina realizzata in una zona senza vincolo di inedificabilità assoluta

Una piscina realizzata vicino al mare, nella fascia di tutela, può essere ritenuta compatibile con il vincolo paesaggistico: lo sottolinea il Consiglio di Stato con la sentenza 8 agosto 2014 n. 4226, relativa ad un intervento nel Comune di Orbetello sulla riviera toscana.
Il contrasto era sorto in quanto un Comune aveva respinto un'istanza di sanatoria in base alla legge 47 del 1985, facendo generico riferimento all'impatto visivo dell'opera; in particolare, si discuteva della visibilità della piscina da parte di chi guardasse verso il complesso edilizio percorrendo la costa.Per negare tale visibilità e quindi il presupposto stesso del diniego di compatibilità paesaggistica, il costruttore aver fornito una relazione tecnica con allegati grafici e fotografici dai quali risultava che la piscina era notevolmente arretrata rispetto alla linea di costa, e quindi non risultava visibile dal mare. Al più, dalla costa era possibile scorgere il belvedere con giardino prospicienti la piscina, ma solo ponendosi al livello di tali strutture, e non da quote inferiori (e, in particolare, dal livello della costa), l'intervento era effettivamente percepibile.


Infine, si discuteva anche di una discesa a mare, che era stata realizzata con accorgimenti costruttivi idonei a mitigarne in modo rilevante l'impatto sul paesaggio circostante, ad esempio attraverso il ricorso alla pietra locale e alla copertura dei manufatti con essenze arboree e senza alterare l'andamento del naturale del terreno.
Una parte rilevante della decisione del giudice amministrativo riguarda l'esame congiunto della documentazione fornita dal privato rispetto a quella dell'amministrazione: il privato si era immedesimato in un generico fruitore del paesaggio, illustrando la percepibilità dell'abuso nelle varie prospettive utilizzabili; l'amministrazione comunale, invece, aveva esibito unicamente fotografie aeree, nelle quali la piscina risultava particolarmente evidente, anche se in un'ottica non usuale proprio perché aerea.
La vicenda esaminata appare rilevante anche per altri casi di realizzazione di piscine, poiché tali strutture, pur non avendo un impatto di tipo volumetrico, sono spesso di forte peso ambientale per la loro collocazione, i riverberi ed i colori fortemente invasivi sull'ambiente. Nel caso specifico, inoltre, si discuteva di un intervento oggetto di sanatoria dell'inizio degli anni 90 e di un provvedimento sfavorevole che derivava da norme sul condono edilizio, di dubbia applicabilità nei casi in cui sussista un vincolo di carattere paesaggistico, diverso dal vincolo di inedificabilità assoluta.
Nell'ottica ambientale, il problema della percepibilità dell'abuso emerge anche in altri casi, ad esempio quando il manufatto è arretrato rispetto al fronte visibile, oppure quando è interrato o inglobato in una struttura preesistente che ne esclude l'invasività. In materia di pregiudizio causato da una piscina alla visuale e al paesaggio, si ricorda la sentenza del Consiglio di Stato 3853/2010, secondo la quale un'opera che non abbia uno sviluppo verticale difficilmente può avere rilevanza sotto il profilo paesaggistico, con la conseguenza che i vicini non possono lamentarsi dell'esecuzione piscina.
Infine, qualora manchino vincoli ambientali, la realizzazione di questi impianti e agevolata secondo l'orientamento del Consiglio di Stato 1951/2014 che esaminando il caso di una piscina prefabbricata di dimensioni relativamente modeste in rapporto a un edificio a destinazione residenziale, sito in zona agricola, ha qualificato l'opera come una pertinenza, realizzabile (articolo 7, secondo comma, lettera a) del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9) con semplice autorizzazione gratuita, assieme ai vani per impianti tecnologici a servizio della piscina stessa.

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-e-fisco/2014-08-27/sanabile-piscina-reaoozzata-zona-204652.php?uuid=AbK98bHK



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