Permessi di costruzione: quando basta la Scia?
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Quali interventi edilizi, sulla propria abitazione o nell'edificio condominiale, possono essere realizzati con semplice autocertificazione? Ormai quasi tutti (salvo le nuove costruzioni), dopo le novità legislative introdotte tra il 2011 e la fine del 2014.
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Novità positive anche dalla legge sulla pubblica amministrazione approvata il 4 agosto: limiti ai poteri della Pa di intervenire una volta presentata la Scia o scattato il silenzio-assenso sul permesso edilizio, e silenzio-assenso in caso di mancato parere di Soprintendenze o altri enti di tutela.
Cil (comunicazione di inizio lavori). Serve invece una Cil, secondo moduli predefiniti dai Comuni e cioè una comunicazione senza assistenza del progettista abilitato, per opere destinate a soddisfare esigenze contingenti o temporanee, per la pavimentazione di spazi esterni (anche aree di sosta scoperte), per l’installazione di pannelli solari (termici e fotovoltaici), per la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e per gli elementi di arredo delle aree pertinenziali. Cila (comunicazione asseverata). Come nel caso precedente, una volta presentata la comunicazione al Comune si possono avviare i lavori. In questo caso serve però una asseverazione tecnica da parte di geometra, architetto, ingegnere. Serve la Cila per le manutenzioni straordinarie, cioè le trasformazioni di parti anche importanti degli edifici, purché però non cambi la volumetria complessiva degli edifici, non cambi la destinazione d’uso e non vengano interessate parti strutturali dell’edificio. Sono possibili anche frazionamenti o accorpamenti di immobili (si veda qui sotto). Il progettista, oltre a dover attestare la conformità delle opere previste alle prescrizioni edilizio-urbanistiche di leggi e norme comunali, deve appunto attestare che non vengono toccate parti strutturali. Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). Con poche modifiche nominalistiche e di moduli, la Scia equivale di fatto alla Cila: serve l’asseverazione del tecnico abilitato, non si paga nulla al Comune, si deve indicare il nome dell’impresa edilizia che realizza i lavori, si parte subito (salva la facoltà dell’amministrazione, entro 30 giorni, di bloccare i lavori per mancanza dei presupposti tecnico-giuridici). Con la Scia si possono fare le manutenzioni straordinarie con interessamento delle parti strutturali, i restauri e risanamenti conservativi, le ristrutturazioni edilizie “leggere”, comprese anche le demolizioni e ricostruzioni senza rispetto della precedente sagoma dell’edificio, purchè non si modifichino le volumetrie originarie o i prospetti.
Varianti con Scia. Grazie al decreto Sblocca Italia (Dl 133/2014), in caso di modifiche al progetto “in corso d’opera” non serve più fermarsi e richiedere un permesso di costruire-bis, ma basta la Scia asseverata dal tecnico. Questo purché si tratti di varianti non “essenziali”, che cioè non modifano volumi, destinazioni d’uso e localizzazioni rispetto al progetto iniziale. Cosa si paga. Gli oneri di urbanizzazione e il contributo per il costo di costruzione si devono pagare al Comune solo per gli interventi soggetti a permesso. Il “quantum” dipende dal valore dell’intervento, ma anche da complesse regole regionali e comunali. Molti Comuni tendono a premiare, con sconti sugli oneri, gli interventi che migliorano le prestazioni energetiche degli edifici, e le ristrutturazioni (anche radicali) rispetto alle nuove costruzioni. Tempi e silenzio-assenso. Lo Sblocca Italia ha ridotto da 150 a 90 giorni, anche per le città con oltre 100mila abitanti, il termine entro il quale il Comune deve rilasciare (o respingere con motivazione) il permesso edilizio. Se non lo fa scatta il silenzio-assenso. In alternativa l’interessato può chiedere la nomina di un commissario ad acta.
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